Ai docenti
Al personale ATA
Al DSGA
L’art. 2 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 introduce l’obbligo vaccinale per il personale scolastico a tempo determinato e indeterminato, che comprende il ciclo vaccinale primario (le prime due dosi) e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo.
Pertanto, dal prossimo 15 dicembre 2021, per svolgere l’attività lavorativa il personale scolastico deve essere dotato di certificazione verde “rafforzata” (vaccinazione e guarigione). La somministrazione della dose di richiamo potrà essere effettuata non prima di cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario e non oltre il termine di validità della certificazione verde COVID-19, ora pari a nove mesi.
L’art. 4, commi 2 e 7, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, la cui applicazione è estesa al personale scolastico dall’art. 4-ter, comma 2, del medesimo decreto-legge, prevede che la vaccinazione può essere omessa o differita “in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2”.
In tal caso, il Dirigente Scolastico adibisce detto personale, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio. La validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, senza necessità di nuovo rilascio di quelle già emesse, è prorogata sino al 31 dicembre 2021.
Per la verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale da parte del personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato in servizio presso ogni singola istituzione scolastica statale saranno fornite, da parte del competente Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, indicazioni operative concernenti le procedure da adottarsi.
Qualora entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, a seguito del controllo non risulti effettuata la vaccinazione anti SARS-CoV-2 o, parimenti, non risulti presentata la richiesta di vaccinazione, il Dirigente Scolastico, senza indugio, invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito:
- a) la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione;
- b) l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa;
- c) la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito;
- d) l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.
Nella specifica ipotesi di cui alla lettera c), ossia nell’ipotesi di presentazione della documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il Dirigente Scolastico invita l’interessato a trasmettere immediatamente, e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale, da eseguirsi entro il termine massimo di venti giorni successivi alla ricezione dell’invito. In tal caso, si ritiene che nell’intervallo intercorrente sino alla somministrazione del vaccino e, dunque, in via transitoria, detto personale continui a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all’obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).
La mancata presentazione della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) citate determina l’inosservanza dell’obbligo vaccinale che il Dirigente Scolastico, per iscritto e senza indugio, comunica al personale interessato. All’inosservanza dell’obbligo consegue l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro (art. 2, comma 3, decreto-legge n. 172/2021). Per il periodo di sospensione, non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato, al datore di lavoro, dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. Per la sostituzione del personale docente sospeso, il Dirigente Scolastico provvede all’attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui cessa la sospensione. Per la sostituzione di personale scolastico non docente continuano ad applicarsi le ordinarie procedure previste dalla normativa vigente.
L’inadempimento dell’obbligo vaccinale determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria già prevista per l’inosservanza dell’obbligo del possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, rideterminata “nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500”. La medesima sanzione si applica anche ai soggetti chiamati a verificare il rispetto dell’obbligo vaccinale; la sanzione amministrativa pecuniaria, in questo caso, consiste nel pagamento di una somma di denaro da 400 a 1.000 euro.
Roma, 9 dicembre 2021
Il Dirigente Scolastico
Maria Gemelli