Tutto il personale in servizio è tenuto a osservare i seguenti comportamenti e norme all’interno delle aree di pertinenza dell’Istituto, con specifico riferimento agli obblighi di vigilanza, alla sicurezza e alla prevenzione dei rischi:
1) OBBLIGO DI VIGILANZA SUGLI ALUNNI (Docenti – artt. 26, 27,28; A.T.A art. 47 e tab. area A CCNL 2006-09. Per tutto il personale: artt. 2047 e 2048 del Cod. civ.)
“L’art. 2048 c.c. pone una presunzione di responsabilità a carico dei precettori in caso di danno cagionato da fatto illecito dei loro allievi, che può essere superata soltanto con la dimostrazione di aver esercitato la sorveglianza sugli stessi con una diligenza diretta ad impedire il fatto… con la conseguenza che, ove manchino anche le più elementari misure organizzative per mantenere la disciplina tra gli allievi, non si può invocare quella imprevedibilità del fatto che, invece, esonera da responsabilità” (Cass. 22 gennaio 1990 n. 318).
La responsabilità sussiste tanto nell’ipotesi di atti dannosi compiuti dagli studenti nei confronti di terzi, quanto nell’ipotesi di danni che gli studenti possano procurare a se stessi con la loro condotta.
L’ obbligo di vigilare sul comportamento degli studenti si estende per tutto il tempo in cui gli stessi si trovano legittimamente negli ambienti della scuola.
Si raccomanda pertanto a tutto il personale scolastico di adottare misure e comportamenti necessari a garantire la continua vigilanza e le migliori condizioni di sicurezza degli alunni, in ogni momento della loro permanenza all’interno delle pertinenze scolastiche, ovvero durante le lezioni, le ricreazioni e gli spostamenti nell’ambito dell’Istituto.
In particolare, si raccomanda ai docenti di:
- essere puntuali e non lasciare mai la propria classe incustodita. In caso di incidente o infortunio degli studenti in sua assenza, il docente è soggetto alla contestazione di culpa in vigilando o colpa grave (con dolo eventuale);
- assicurare la vigilanza soprattutto durante le fasi di: entrata, intervallo, cambio ora, uscita, spostamenti all’interno dell’Istituto per recarsi in aula magna, nei laboratori o nelle palestre;
- accertarsi della presenza del collaboratore scolastico nel corridoio quando si autorizza uno studente ad andare in bagno;
- vigilare affinché durante la ricreazione gli studenti non accedano alle scale di sicurezza;
- sensibilizzare gli studenti alla cura dell’ambiente scolastico, degli arredi e degli ausilii didattici, alla pulizia della propria aula al termine di ogni ora di lezione.
In tutte le situazioni sopra elencate, in caso di necessità i docenti dovranno richiedere l’intervento e il supporto dei collaboratori scolastici.
Si raccomanda ai collaboratori scolastici di:
- essere puntuali, osservare e rispettare scrupolosamente i doveri di sorveglianza e di vigilanza degli alunni, in tutti gli ambienti e i tempi di permanenza degli studenti all’interno delle pertinenze scolastiche;
- vigilare con particolare attenzione soprattutto durante le fasi di: entrata, intervallo, cambio ora, uscita, spostamenti all’interno dell’Istituto per recarsi in aula magna, nei laboratori o nelle palestre;
- vigilare affinché durante la ricreazione gli studenti non accedano alle scale di sicurezza e utilizzino esclusivamente i bagni del piano dove si trova la propria classe;
- sensibilizzare gli studenti alla cura dell’ambiente scolastico, degli arredi e degli ausilii didattici, alla pulizia della propria aula al termine di ogni ora di lezione.
2) SICUREZZA E NORME DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE
Docenti e personale Ata sono tenuti a rispettare le norme di sicurezza vigenti. In particolare, tutto il personale è tenuto a segnalare eventuali pericoli e rischi di cui si dovesse rendere conto, segnalandoli ai docenti collaboratori del DS/coordinatori, i quali si adopereranno subito, qualora possibile, per ridurre le condizioni di rischio e, comunque, ne informeranno immediatamente il Dirigente Scolastico o il D.S.G.A. o il R.LS.
Tutti i docenti e il personale ATA sono tenuti ad avere cura delle apparecchiature elettriche che si trovano a scuola e a utilizzarli secondo le normative vigenti.
3) ACCESSI AGLI EDIFICI SCOLASTICI:
L’uso dei locali scolastici è consentito esclusivamente al personale della scuola. E’ severamente vietato l’ingresso, pertanto, a qualunque persona non faccia parte del personale scolastico, tranne nei casi in cui l’ingresso sia stato autorizzato dal Dirigente Scolastico, dalla Segreteria o dal DSGA.
In ogni caso, i collaboratori scolastici dovranno identificare i visitatori su apposito registro controllo ingressi.
I collaboratori scolastici controlleranno, quotidianamente, anche gli spazi esterni agli edifici scolastici e interni alle recinzioni. Qualora siano rilevate situazioni di pericolo, si dovranno isolare le zone interessate con ogni strumento a disposizione, segnalando il pericolo con nastri a bande rosse e bianche. Successivamente, dovranno comunicare la situazione alla Segreteria, la quale avvertirà con la massima urgenza l’ente proprietario dei locali.
Si raccomanda la verifica costante delle vie di fuga e delle uscite di emergenza, affinché siano sempre accessibili.
Gli studenti possono accedere ai laboratori e alle palestre solo se accompagnati dall’insegnante; all’interno di laboratori e palestre è vietato utilizzare le attrezzature senza la presenza e l’autorizzazione dell’insegnante.
Nelle aree esterne i docenti dovranno garantire una vigilanza ancora più accurata, evitando che gli studenti si allontanino o mettano in atto comportamenti potenzialmente pericolosi.
4) Comportamento in caso di incidente o infortunio degli alunni e/o del personale
Ogni episodio che comporti un danno fisico, anche lieve, agli alunni, deve considerarsi incidente. Qualunque incidente si verifichi durante l’attività scolastica in laboratorio deve essere considerato infortunio (Circ. INAIL n. 79/2004 e n. 19/2006), perché la norma di legge, in questi casi, equipara lo studente al lavoratore.
Prima assistenza:
a) garantire la prima assistenza, chiamando sul posto l’addetto al primo soccorso appositamente formato e in servizio;
b) valutare la gravità: qualora ritenuto grave, chiamare immediatamente il numero di emergenza unificato 112 oppure il 118. Qualora ritenuto lieve, avvertire comunque immediatamente i genitori.
c) avvertire la Segreteria e compilare il modello preposto per la segnalazione oppure segnalare l’evento su carta semplice: in tal modo il Dirigente Scolastico/uff. segreteria avranno gli elementi necessari per attivare la procedura amministrativa di segnalazione all’INAIL.
Trasporto in ospedale:
Nel caso in cui gli operatori del 112/118 ritengano opportuno il trasporto dell’alunno in ospedale, l’insegnante presente all’incidente, a prescindere dal proprio orario di servizio, in caso di studente minorenne dovrà:
- affidare la propria classe a un collaboratore e accompagnare l’infortunato;
- attendere in ospedale l’arrivo di un familiare;
- effettuare l’eventuale colloquio per l’ accertamento dei fatti con la pubblica sicurezza;
- sollecitare il genitore a consegnare tempestivamente copia del referto del Pronto Soccorso in Segreteria;
- presentare in Presidenza, entro le successive 24 ore, la denuncia dell’infortunio, accompagnata da una relazione sull’accaduto.
Si consiglia di presentare denuncia anche per piccoli incidenti risolti attraverso medicazione a scuola ed apparentemente senza conseguenze. Naturalmente in questo caso, non si allegherà alcuna certificazione medica.
Il trasporto in ospedale non può essere effettuato con mezzi privati.
Adempimenti della famiglia in seguito a ricovero ospedaliero:
- la famiglia deve far pervenire al più presto il referto con diagnosi dell’ospedale, per consentire alla Segreteria di effettuare la denuncia all’INAIL e alle autorità entro 48 ore;
- conservare le ricevute di tutte le spese sostenute, compresi i ticket, per chiedere il rimborso delle spese sostenute alla compagnia assicuratrice.
Malori degli alunni:
Nel caso in cui uno studente lamenti malore, il docente o il collaboratore dovrà:
- chiamare l’addetto al primo soccorso e valutare la gravità. Qualora ritenuto grave, chiamare immediatamente il numero di emergenza unificato 112. Qualora ritenuto lieve, avvertire comunque immediatamente i genitori.
- in caso di lieve malore e non reperibilità dei familiari, è opportuno separare lo studente dal gruppo classe e, se possibile, tenerlo seduto vicino a un collaboratore scolastico. In ogni caso, non deve essere somministrato alcun farmaco.
In caso di malori che appaiono immediatamente rilevanti (svenimenti, crisi respiratorie etc.), deve essere richiesto immediatamente l’intervento del 112/118, avvisando dopo la famiglia e seguendo poi le stesse modalità di accompagnamento già indicate per gli infortuni.
Se l’infortunato è un LAVORATORE:
L’infortunato, se in grado, o chi lo assiste, è tenuto a:
- informare gli Uffici di Segreteria, il Dirigente Scolastico o uno dei suoi Collaboratori circa qualsiasi genere d’infortunio e/o incidente subìto da un lavoratore;
- stilare una relazione dettagliata sull’accaduto;
- far pervenire al più presto in Segreteria il referto medico originale relativo all’infortunio/incidente, con indicazione della prognosi;
- conservare tutte le ricevute che attestino le spese mediche eventualmente sostenute, al fine di ottenerne il rimborso;
- consegnare in Segreteria, a guarigione avvenuta, il certificato originale del medico curante o dell’ INAIL attestante l’idoneità alla ripresa del lavoro.
5) PROCEDURE AMMINISTRATIVE IN CASO DI INFORTUNIO DEGLI ALUNNI E/O DEL PERSONALE
Considerata la ristrettezza dei tempi della procedura amministrativa in caso di infortunio e le sanzioni a carico della Pubblica Amministrazione in caso di inadempimento, gli obblighi di comunicazione di infortunio all’INAIL ricadono su tutto il personale amministrativo in servizio al momento dell’acquisizione della notizia di infortunio, a prescindere dai compiti individuali assegnati nel Piano annuale delle attività.
Il personale amministrativo in servizio, pertanto, informerà tempestivamente il Dirigente Scolastico e quindi curerà lo svolgimento delle procedure amministrative sotto indicate:
DENUNCIA DELL’INFORTUNIO
Dal 22 marzo 2016, data di decorrenza delle modifiche di cui all’art. 21 c. 1, lettera b), c), del D.lgs. 151/2015, per gli infortuni occorsi alla generalità dei lavoratori dipendenti o assimilati, il datore di lavoro ha l’obbligo di inoltrare la denuncia/comunicazione di infortunio entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico (numero identificativo del certificato, data di rilascio e periodo di prognosi) già trasmesso per via telematica all’Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio (art. 53 d.p.r. n.1124/1965 e s.m.i.).
Qualora l’inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto, il datore di lavoro deve inoltrare la denuncia/comunicazione entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del nuovo certificato medico (numero identificativo del certificato, data di rilascio e periodo di prognosi) già trasmesso per via telematica all’Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.
Il termine perentorio di presentazione della denuncia non resta prorogato se la scadenza cade in giorno festivo; pertanto se il certificato medico viene presentato il giovedì le denunce vanno effettuate entro il venerdì in quanto il sabato è considerato come normale giorno lavorativo, se presentato il venerdì, il termine scade il lunedì successivo.
In caso di infortunio mortale o con pericolo di morte, il datore di lavoro deve segnalare l’evento entro ventiquattro ore e con qualunque mezzo che consenta di comprovarne l’invio, fermo restando comunque l’obbligo di inoltro della denuncia/comunicazione nei termini e con le modalità di legge (art.53, c. 2, d.p.r. n.1124/1965e s.m.i.).
Il personale in servizio in segreteria al momento dell’acquisizione della notizia di infortunio, entro i termini sopra detti, provvederà quindi a:
- Assumere a protocollo la dichiarazione resa dal docente o da chi ha assistito all’infortunio;
- assumere a protocollo, non appena se ne viene in possesso e indicando l’orario di consegna, la documentazione medica prodotta come di segue: 1 copia nel fascicolo personale, 1 copia trasmessa telematicamente, 1 copia per l’agenzia assicurativa (se di competenza).
La denuncia/comunicazione di infortunio deve essere trasmessa all’ Inail esclusivamente in via telematica mediante utilizzo dell’apposita sezione del SIDI “Gestione infortuni”. Nel caso in cui, in prossimità della scadenza dei termini di legge per la denuncia/comunicazione (entro due giorni dalla ricezione del certificato medico di infortunio con prognosi superiore a tre giorni escluso quello dell’evento), il personale in servizio in segreteria sia impossibilitato ad adempiere all’obbligo in via telematica a causa di difficoltà tecniche riscontrate nei servizi on line, provvederà a trasmettere la denuncia/comunicazione di infortunio all’Inail, inviando via PEC la documentazione acquisita (a tal fine dovrà essere scaricato l’apposito modulo 4bis PREST dal sito inail.it). Alla eventuale trasmissione cartacea dovrà essere allegata la stampa della schermata di errore restituita dal sistema SIDI e comunque si dovrà segnalare nel testo il disservizio registrato.
Il personale in servizio in segreteria dovrà inoltre:
- compilare la denuncia per l’assicurazione scolastica(anche per infortuni dilieve entità ed indipendentemente dai giorni di prognosi) secondo il modello predisposto dalla stessa e spedirlo entro 3 giorni con lettera di accompagnamento corredata di tutta la documentazione utile;
- informare l’infortunatoo la famiglia dell’infortunato delle condizioni di assicurazione ericordargli di provvedere entro i termini previsti per richiedere l’eventuale rimborso delle spese, prestando attenzione a eventuali termini di prescrizione del diritto;
- inserire una copia digitale nel fascicolo personale dell’alunno e/o del dipendente;
- predisporre apposito fascicolo digitale dell’incidente/infortunio dove deve essere custodita tutta la documentazione (corrispondenza proveniente dall’infortunato, corrispondenza con INAIL, documentazione di natura assicurativa, documentazione sanitaria, relazione infortunio, ecc).
6) DISPOSIZIONI SULLA PREVENZIONE DEI RISCHI (D.L .81/08)
Premesso che il comportamento corretto e la condotta prudente di ognuno costituiscono la primaria difesa contro gli infortuni, si elencano di seguito i comportamenti di prevenzione generale da adottare da parte di ogni operatore e docente:
1. Mantenere sempre sgombri gli spazi antistanti i mezzi antincendio come manichette ed estintori, i comandi elettrici, le cassette di primo soccorso, le scale ecc.;
2. Non ingombrare i pavimenti delle aule e i corridoi con materiale di qualsiasi tipo (zaini etc.);
3. Non usare parti in vista degli impianti elettrici e di riscaldamento per appendere attrezzi o altro materiale;
6. Rispettare sempre le indicazioni dei cartelli segnalatori;
7. Non rimuovere o modificare dispositivi di sicurezza;
8. Segnalare sempre le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza eventualmente rilevate.
9.Non togliere o superare eventuali transenne che impediscono passaggi pericolosi causati da situazioni di emergenza.
10. Il personale a.t.a. deve utilizzare i dispositivi personali di protezione e non deve usare mai liquidi o sostanze per la pulizia che possano causare a se stessi o ad altri danni o allergie.
11. Usare secondo la normativa prevista tutte le sostanze che vengono impiegate per i lavori artistici (colori, tempere, vernici etc.), evitando usi impropri.
12. Ogni qualvolta si usa il contenuto della cassetta di primo soccorso, ci si premuri di segnalare alla Segreteria la necessità del ripristino.
13. Partecipare con diligenza alle esercitazioni di evacuazione.
14. Prima di usare qualsiasi apparecchiatura elettrica controllare che non vi siano cavi, spine, prese di corrente, interruttori o altri particolari elettrici scoperti o comunque senza l’opportuna protezione isolante.
15. Non toccare mai le apparecchiature elettriche con le mani bagnate o se il pavimento è bagnato. Le spine vanno disinserite dalle prese afferrando l’involucro esterno e non il cavo.
16. E’ vietato fare collegamenti o allacciamenti “di fortuna”.
17. Per staccare uno strumento azionare prima il suo interruttore e poi disinserire la spina.
18. E’ assolutamente vietato tenere liquidi infiammabili nei locali scolastici.
19. E’ vietato usare stufe elettriche o riscaldatori con resistenza a vista, fornelli e stufe a gas, fiamme libere, stufe a kerosene e simili.
20. E’ vietato l’uso di bombolette spray contenenti sostanze infiammabili.
Si ricorda che la pubblicazione, da parte della Pubblica Amministrazione, di atti e provvedimenti amministrativi sul proprio sito istituzionale ha effetto di pubblicità legale e di formale notificazione agli interessati (ai senti dell’ art. 32 della Legge n. 69/09).
Si ringrazia tutto il personale scolastico per la collaborazione.
Roma, 27 settembre 2017
Il Dirigente Scolastico
Maria Gemelli