Care lavoratrici e cari lavoratori della scuola: SONO STATE SOPPIANTATE LE RSU NEL CONTRATTO DI ISTITUTO SULLO SCIOPERO e SONO STATE PEGGIORATE DI MOLTO LE REGOLE GENERALI!!!

Con la circolare Prot. n. 1037/1.3.c Roma DEL 10 febbraio 2021 i Dirigenti Scolastici hanno adottato il REGOLAMENTO delle “PRESTAZIONI INDISPENSABILI IN CASO DI SCIOPERO” .

Tale regolamento  fa seguito al Protocollo di Intesa a livello di istituzione scolastica sottoscritti tra i Dirigenti Scolastici e le articolazioni territoriali delle  organizzazioni sindacali Flc Cgil, Cisl Fsur, Uil Scuola Rua, Gilda Unams, Snals Confsal e Anief  ed è  la prevista declinazione dell’Accordo nazionale sottoscritto il 2.12.2020 dall’A.Ra.N. e dalle suindicate  organizzazioni sindacali, cosiddette “maggiormente rappresentative”, ossia l’ultimo DEFINITIVO ATTACCO AL DIRITTO DI SCIOPERO DEI LAVORATORI DELLA SCUOLA.

Tale Accordo,  che, come detto, è stato siglato ovviamente, e qui giova ribadirlo, dai sindacati concertativi Csil, Uil, Cgil, Gilda, Snals e Anief, e sostituisce il precedente, che era stato allegato al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola 1998-2001, pubblicato sulla G.U.  e gli articoli del CONTRATTO INTEGRATIVO DEI VARI ISTITUTI.

 L’ACCORDO NAZIONALE E IL PROTOCOLLO D’ INTESA  A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA  INTRODUCONO  CLAUSOLE RESTRITTIVE  PEGGIORATIVE  rispetto alle precedenti norme pattizie,  evidentemente  tese ad affossare l’azione di sciopero delle organizzazioni di base.

  1. Nell’ambito dell’istruzione scolastica, in caso di sciopero occorre assicurare le seguenti prestazioni, considerate indispensabili:  1) attività riguardanti gli scrutini finali, gli esami finali e gli esami di idoneità; 2) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione; 3) vigilanza sui minori nelle istituzioni educative, anche nelle ore notturne; 4) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi; 5) servizi di cucina e mensa nelle istituzioni educative; 6) vigilanza di impianti e apparecchiature, laddove l’interruzione del funzionamento comporti danni alle persone, ad animali o alle apparecchiature stesse; 7) conduzione dei servizi nelle aziende agricole in relazione alla cura e all’allevamento del bestiame.

Queste attività devono comunque essere garantite e il diritto di sciopero per chi svolge queste attività è fortemente limitato.

  1. PER DETERMINARE I CONTINGENTI MINIMI DI PERSONALE COINVOLTO NEI SERVIZI GIUDICATI ESSENZIALI VIENE INTRODOTTA LA PROCEDURA DECENTRATA, ESCLUDENDO LE RSU – perché questi “sindacati” non si fidano neppure delle LORO Rsu (alle quali si riservano o meno di fornire “delega”) – ED AMMETTENDO SOLO I RAPPRESENTANTI TERRITORIALI INVIATI DALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI “PRONTA FIRMA” (MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE “ASSAI”) : presso ogni istituzione scolastica ed educativa il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative, (…) ammesse alle trattative nazionali, individuano il numero dei lavoratori interessati ed i criteri di individuazione dei medesimi, tra i quali dovrà privilegiarsi la volontarietà degli stessi e, in subordine, la rotazione.

 Finora la “determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge n. 146/1990” era di competenza della contrattazione d’istituto, come previsto anche da ultimo dal CCNL 2016/18 (art. 22 c. 4, lett. C, comma 5).

 Con l’ Accordo Nazionale siglato il 2 Dicembre 2020 e con il protocollo d’ Intesa a livello  d’Istituzione Scolastica siglato il 9 febbraio scorso, le RSU d’istituto elette dai lavoratori vengono così estromesse dalla determinazione dei contingenti, che viene monopolizzata dalle OO.SS. “rappresentative”.

L’effetto ulteriore è che  l’ Unicobas  e i sindacati di base non hanno più alcun potere di intervenire su tale importante materia, neanche tramite le loro RSU democraticamente elette nella singola scuola .

 Inoltre, in occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano il personale a comunicare in forma scritta, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile. Si riscrive in parte la norma sull’adesione del dipendente allo sciopero recependo quanto già di fatto accadeva solo in casi ai limiti della legittimità. Ora si invita il personale non solo a comunicare la sua adesione allo sciopero ma anche la non adesione o stato d’indecisione. PER IL PERSONALE ATA, va specificato che chi viene individuato come contingente minimo ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione della sua individuazione, della volontà di aderire allo sciopero già manifestata con la comunicazione di adesione chiedendo la conseguente sostituzione che è accordata solo nel caso sia possibile (QUINDI IL PERSONALE ATA NON HA PIU’ IL DIRITTO DI SCIOPERARE IN SENSO ASSOLUTO, VENENDO TALE DIRITTO SUBORDINATO ALLE “POSSIBILITA’” CHE IL DIRIGENTE CONSIDERA TALI).

  1. Nei casi in cui lo sciopero incida sui servizi resi all’utenza, LE SCUOLE, ricevendo la comunicazione sono tenute a trasmettere alle famiglie ciò che il Ministero avrà fornito agli organi di stampa circa i tempi e le modalità dell’azione di sciopero, nonché le percentuali di adesione registrate a livello nazionale o locale, relative agli scioperi indetti nell’anno in corso ed in quello precedente, a seconda delle sigle sindacali interessate. Rendere pubblici questi dati prima della constatazione della riuscita di uno sciopero, tende evidentemente a scoraggiare pesantemente l’adesione se lo sciopero è proclamato da un’organizzazione sindacale di base.

 Si tratta di una norma finalizzata a screditare gli scioperi del sindacalismo di base ma destinata a ritorcersi contro  gli stessi firmatari (CGIL, CISL, UIL, SNALS, GILADA ED ANIEF), considerate  le percentuali di adesioni registrate in occasione dei loro ultimi scioperi (per es. l’8 Giugno scorso costoro, tutti insieme o quasi, hanno raccolto lo 0, 47% di adesioni) e, soprattutto, destinata ad azzoppare il diritto costituzionalmente sancito per ogni lavoratore.

  1. Una volta acquisite le indicazioni PREVENTIVE di adesione, l’istituzione scolastica comunica alle famiglie (…) l’indicazione delle organizzazioni sindacali che hanno proclamato l’azione di sciopero, le motivazioni, (…) i dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale, alle percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto, ottenuti da tali organizzazioni sindacali nell’ultima elezione delle RSU avvenuta nella singola istituzione scolastica, nonché alle percentuali di adesione registrate, a livello di istituzione scolastica, nel corso di tutte le astensioni proclamate nell’anno scolastico in corso ed in quello precedente, con l’indicazione delle sigle sindacali che hanno indetto tali astensioni o vi hanno aderito; l’elenco dei servizi che saranno comunque garantiti; l’elenco dei servizi di cui si prevede l’erogazione. I dirigenti scolastici e gli organi dell’amministrazione scolastica, ai relativi livelli di competenza, sono tenuti a rendere pubblici i dati relativi all’adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione, nonché a comunicare al Ministero dell’Istruzione la chiusura totale o parziale dell’istituzione scolastica, qualora avvenuta, espressa in numeri relativi ai plessi e alle classi.

 Dall’inizio di questo anno scolastico dunque si è affermato un monitoraggio importante da parte del ministero sull’incidenza dello sciopero nella singola istituzione scolastica, rilevandosi addirittura i dati di incidenza sulle classi, se queste siano state interessate interamente o parzialmente dalle azioni di sciopero. Ci manca insomma solo che vengano affisse le liste pubbliche “di proscrizione” dei dipendenti che scioperano. Pare chiaro che questa comunicazione tenda a scoraggiare l’adesione allo sciopero screditando i sindacati che lo proclamano se non sono rappresentati a livello di singola istituzione scolastica, cosa che dipende spesso dal fatto che non abbiano presentato una lista alle elezioni RSU in una scuola: il che evidentemente non ha nulla a che fare con l’adesione del personale ad uno sciopero, che è indipendente dall’iscrizione ad un’organizzazione sindacale e dalla rappresentatività di quest’ultima.

  1. L’art. 10, comma 5, prevede che “I competenti dirigenti, senza incidere sull’esercizio del diritto di sciopero, possono adottare tutte le misure organizzative utili per garantire l’erogazione del servizio, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro”. Mentre l’art 2, commi 3 e 4, del pre-vigente Accordo del 1999, prevedeva in modo dettagliato cosa il dirigente poteva fare, escludendo l’obbligatorietà della risposta da parte del lavoratore, i contingenti minimi di personale Ata, e tutto il resto. Siamo passati dalla sfera del legittimo, tipica del diritto pubblico (si può fare solo ciò che è previsto dalla norma) a quella del “lecito” (e del costituzionalmente illecito), tipica del diritto privato (si può fare tutto, escluso ciò che è esplicitamente vietato dalla norma). Aumenta a dismisura la discrezionalità del dirigente, che per esempio potrà riorganizzare il servizio cercando di sostituire il personale in sciopero ( e quindi NULLIFICANDO il diritto di sciopero).

 Negli Accordi del 1999 l’organizzazione di forme sostitutive di servizio non era prevista, e, quindi, pur avvenendo nelle scuole disattente, era illegittima. Ora tale pratica, che depotenzia in modo significativo l’efficacia dello sciopero, viene legittimata da un accordo che renderà più complesso un ricorso al giudice per comportamento antisindacale.

  1. Il primo sciopero (…) non può superare la durata massima di un’intera giornata; gli scioperi successivi al primo, per la medesima vertenza, non possono superare i due giorni consecutivi.Si riscrive in maniera più netta la norma antisciopero che sembra essere pensata ad una prima lettura per colpire gli scioperi come quelli contro le prove dell’INVALSI.
  2. Gli scioperi orari possono essere proclamati soltanto o alla prima ora di servizio, oppure all’ultima ora del servizio. L’una alternativa esclude l’altra.
  3. La comunicazione della proclamazione di qualsiasi azione di sciopero deve avere un preavviso non inferiore a 10 giorni.
  4. In caso di scioperi distinti nel tempo, che riguardano lo stesso servizio e la stessa utenza, l’intervallo minimo tra uno sciopero di qualsiasi OS e l’altro, di qualsiasi altra OS, è fissato in 12 giorni liberi: finora l’intervallo era di 7 giorni, compresi i giorni festivi. Ciò significa che la proclamazione di uno sciopero blocca altri scioperi per almeno due settimane. Questa norma impone un’ulteriore rarefazione degli scioperi.
  5. Non possono essere proclamati scioperi dall’1 al 5 settembre, né nei tre giorni successivi alla ripresa delle attività didattiche dopo la pausa natalizia o pasquale. Si tratta di una norma incomprensibile e rischia di far passare un messaggio infelice come se il personale della scuola avesse effettuato scioperi in prossimità delle vacanze per prolungare le stesse.
  6. Le adesioni individuali allo sciopero non possono superare in ciascun anno scolasticoil limite di 60 ore individuali (equivalenti a 12 giorni per anno scolastico) che scendono a 40 ore, equivalenti a 8 giorni, nelle scuole dell’Infanzia e Primaria. E “deve comunque essere assicurata l’erogazione nell’anno scolastico di un monte ore non inferiore al 90% dell’orario complessivo di ciascuna classe”.
  7. Vengono confermate le restrizioni specifiche per gli scioperi proclamati in occasione degli scrutini: gli scioperi proclamati per i giorni degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione (…) superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico; gli scioperi proclamati per i giorni degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei casi in cui siano propedeutici allo svolgimento degli esami; negli altri casi, non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione. Queste norme hanno reso già inefficace lo sciopero degli scrutini, scoraggiando in modo decisivo l’azione di sciopero in quei giorni. Ovviamente sono state confermate.

In definitiva, questi accordi introducono  nuove pesanti restrizioni al diritto di sciopero, limitandone ulteriormente l’efficacia; puntano a depotenziare gli scioperi indetti dai sindacati di base; estendono  il potere discrezionale dei dirigenti, in particolare per le sostituzioni; estromettono  le RSU democraticamente elette dalla determinazione dei contingenti; sviliscono lo strumento dello sciopero non solo per le rivendicazioni di carattere sindacale, ma anche per tutte quelle attinenti la politica scolastica.

QUINDI CARE COLLEGHE E CARI COLLEGHI, LAVORATICI E LAVORATORI ATA DELLA SCUOLA: SE

INDICHERETE PER ISCRITTO LA VOSTRA VOLONTA’ DI SCIOPERARE SARETE SOSTITUITI IN CASO DI SCIOPERO PER GARANTIRE LA VIGILANZA O, NEL CASO TUTTI PREAVVISASSERO DI SCIOPERARE, VI SARA’ IMPEDITO DI ESERCITARE UN DIRITTO COSTITUZIONALMENTE GARANTITO.

SE CIO’ SUCCEDERA’, SAPRETE QUALI ORGANIZZAZIONI “SINDACALI” RINGRAZIARE.

I SINDACATI NON SONO TUTTI UGUALI!

ALESSANDRA FANTAUZZI
(RSU Unicobas Scuola & Università)

 

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UNICOBAS - Peggiorate le norme sul diritto di sciopero

 

 

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