Ai docenti coordinatori di classe
Agli studenti e alle loro famiglie
(Sede centrale e succursale)

 

 

Si ricorda che anche nel corrente a.s. trovano piena applicazione le disposizioni sulla validità dell’a.s. per la valutazione finale degli studenti contenute nel D.P.R. 122/2009, nella C.M. n° 20 del 4/03/2011 e nella C.M. n° 95 del 24/10/2011, in base alle quali, ai fini della validità dell’a.s. è necessaria la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale complessivo.

Si specifica che, salvo i casi in deroga previsti dalla normativa e dal Collegio dei docenti, non sono computate come ore di assenza:

  • la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel PTOF e/o approvati dal Consiglio di classe, attività di ASL);
  • la partecipazione ad attività di orientamento universitario con certificato di presenza;
  • la partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi;
  • l’assenza dalle lezioni curricolari dello studente oggetto della sanzione disciplinare della sospensione senza obbligo di frequenza.

Nel calcolo delle assenze devono essere invece computati sia gli ingressi posticipati sia le uscite anticipate effettuate su richiesta degli alunni e/o delle famiglie

Il mancato conseguimento, tenuto conto delle deroghe riconosciute, della quota di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato comporta la non validità dell’anno scolastico e la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all’esame finale.

I coordinatori di classe, pertanto, dovranno curare l’accertamento delle ore di assenza effettuate dagli studenti e dare comunicazione alla segreteria didattica dei casi potenzialmente più critici, affinchè possa essere effettuata la relativa comunicazione alle famiglie.


Roma, 6 aprile 2018

Il Dirigente Scolastico
Maria Gemelli

Maria Gemelli

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